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Senato della Repubblica Italiana

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Senato della Repubblica Italiana
Senato della Repubblica Italiana

Il Senato della Repubblica (spesso semplicemente Senato) è, unitamente alla Camera dei deputati, una delle due assemblee che costituiscono il Parlamento italiano. La Costituzione Italiana prevede che il Senato sia composto da 309 senatori eletti in Italia più 6 nella Circoscrizione Estero sicché il loro numero totale è di 315 membri eletti tra i cittadini italiani che abbiano compiuto i 40 anni d’età. Il parlamentare del Senato è detto senatore (abbreviato: sen.) La carica di senatore è elettiva e termina con la fine della legislatura, tuttavia fanno parte del Senato anche alcuni senatori a vita e senatori di diritto e a vita in numero variabile.

Sede del Senato della Repubblica è Palazzo Madama, a Roma, dove si riunisce sin dalla sua nascita (1948). In precedenza la stessa sede ospitava, dal 1871 (poco dopo lo spostamento della capitale del Regno d’Italia a Roma), il Senato del Regno; sedi precedenti del Senato del Regno furono Palazzo Madama a Torino (1861-1865) e Palazzo Vecchio a Firenze (1865-1871).

SISTEMA DI ELEZIONE DEL SENATO
Per l’articolo 57 della Costituzione, il Senato della Repubblica è eletto su base regionale; per l’art.58 i senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età. Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno.

Nella sua prima stesura, la Costituzione prevedeva un numero variabile di senatori in base alla popolazione di ciascuna regione; in seguito il numero dei Senatori elettivi venne fissato a 315. Prevedeva inoltre che la durata della legislatura, a differenza della Camera, fosse di sei anni.

I seggi vengono divisi tra le regioni in base alla popolazione corrispondente, prevedendo che alla Valle d’Aosta spetti 1 senatore, al Molise 2, e a ciascuna delle restanti regioni un numero non inferiore a 7. Per la Circoscrizione Estero (nella quale sono iscritti i cittadini residenti all’estero) sono riservati 6 seggi.

La prima legge elettorale del dopoguerra, come per la Camera dei deputati, prevedeva una ripartizione dei seggi entro ciascuna regione in senso proporzionale.

A partire dal 1994 era stato introdotto un nuovo sistema elettorale per la proclamazione dei senatori. È entrato in vigore, con la nuova legge elettorale, il cosiddetto periodo della Seconda Repubblica, che comportava una sostanziale abolizione del sistema proporzionale “puro” in vigore sino a quel momento. 232 senatori venivano eletti con un sistema di tipo maggioritario: in ciascuno dei 232 collegi in cui veniva diviso il territorio italiano, si presentano dei candidati (con delle liste collegate) e viene eletto chi raccoglie il maggior numero di voti. Questo sistema costituisce il fondamento del bipolarismo: generalmente, infatti, nei collegi si presenta un candidato del centrosinistra e uno del centrodestra, in aggiunta ad altri eventuali candidati di partiti minori. I restanti 83 senatori venivano eletti con un sistema di tipo proporzionale; questi seggi, già attribuiti in numero fisso alle 20 regioni italiane, venivano distribuiti tra le liste cui erano collegati i perdenti nei collegi uninominali della regione in proporzione alla somma dei voti di questi ultimi (i voti raccolti dai vincitori dei collegi non venivano conteggiati).

Nel 2005 è stata introdotta una nuova legge elettorale, che prevede una ripartizione proporzionale dei seggi all’interno delle regioni, più un premio per la lista di maggioranza relativa. Le singole liste possono coalizzarsi per raggiungere il cosiddetto premio di maggioranza: alla coalizione che risulti di maggioranza relativa all’interno di ciascuna regione viene attribuito un numero di senatori pari ad almeno il 55% a meno che non le spetti comunque una quota superiore.

Per l’attribuzione dei seggi sono previsti uno sbarramento del 20% dei voti per le coalizioni e uno dell’8% per i partiti non coalizzati (o facenti parte di coalizioni che non raggiungano il 20%). All’interno delle coalizioni i voti sono ripartiti tra le liste aventi raggiunto almeno il 3% dei voti. Tali sbarramenti sono solo teorici, in quanto l’esiguo numero di seggi per ciascuna circoscrizione pone di fatto il limite per l’accesso alla rappresentanza ben più in alto.

I SENATORI A VITA
Diventano “senatori di diritto e a vita”, per il primo comma dell’art. 59 della Costituzione, tutti i presidenti della Repubblica Italiana, una volta terminato il proprio mandato, salvo possibile rinuncia, prevista dallo stesso comma. Il presidente della Repubblica, per il secondo comma dell’articolo medesimo, può individuare e nominare “senatore a vita” personalità che hanno reso lustro alla Nazione per altissimi meriti nei campi sociale, scientifico, artistico e letterario. Queste personalità non possono superare il numero di cinque sebbene alcuni presidenti della Repubblica abbiano interpretato tale norma nel senso che ciascuno di essi potesse nominarne sino a cinque.

GLI ORGANI PARLAMENTARI

Il Consiglio di Presidenza
Il Consiglio di Presidenza costituisce il vertice amministrativo del Senato. È composto dal presidente, che lo presiede, e da:

Vicepresidenti
Questori
Segretari

Il Collegio dei Questori
I tre senatori questori sovrintendono collegialmente al buon andamento dell’Amministrazione, al cerimoniale, al mantenimento dell’ordine e alla sicurezza delle sedi del Senato, secondo le disposizioni del presidente. Essi compongono altresì il Collegio dei Questori.

I Gruppi Parlamentari
I senatori si organizzano in gruppi parlamentari a seconda dello schieramento politico di appartenenza. È previsto un gruppo misto per quei senatori le cui formazioni non raggiungono la consistenza di almeno 10 parlamentari, e i senatori non iscritti ad alcuna componente. Tuttavia il Consiglio di Presidenza può autorizzare la costituzione di gruppi con meno di 10 iscritti, purché rappresentino un partito o un movimento organizzato nel paese che abbia presentato, con il medesimo contrassegno, in almeno 15 regioni, proprie liste di candidati alle elezioni per il Senato ed abbia ottenuto eletti in almeno tre regioni, e purché ai gruppi stessi aderiscano almeno 5 senatori (anche se eletti con diversi contrassegni).

La Conferenza dei Capigruppo
La Conferenza dei capigruppo è presieduta dal presidente del Senato e costituita dai presidenti dei gruppi parlamentari. Il Governo è sempre informato delle riunioni della Conferenza per farvi intervenire un proprio rappresentante.

L’Assemblea
L’Assemblea è costituita da tutti i senatori riuniti in seduta a Palazzo Madama, che organizzano il proprio lavoro secondo un calendario costituito da ordini del giorno.

Commissioni e Giunte
Sono organi collegiali, costituite da senatori per attingere informazioni o indagare su indirizzi specifici.
Attualmente (XVI Legislatura) operano le seguenti Commissioni permanenti:

1ª Affari costituzionali
2ª Giustizia
3ª Affari esteri, emigrazione
4ª Difesa
5ª Bilancio
6ª Finanze e tesoro
7ª Istruzione pubblica, beni culturali
8ª Lavori pubblici, comunicazioni
9ª Agricoltura e produzione agroalimentare
10ª Industria, commercio, turismo
11ª Lavoro, previdenza sociale
12ª Igiene e sanità
13ª Territorio, ambiente, beni ambientali
14ª Politiche dell’Unione europea

e le seguenti Giunte:
Giunta per il Regolamento
Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari
Commissione per la biblioteca e per l’archivio storico.

Le Commissioni bicamerali
Le Commissioni bicamerali sono composte collegialmente da senatori e deputati.

ELEZIONI DEL PRESIDENTE DEL SENATO
All’apertura di una nuova legislatura il presidente provvisorio del Senato è il senatore più anziano. In fase di elezione del nuovo presidente i sei senatori più giovani fungono da segretari.
L’elezione del presidente del Senato comporta al massimo quattro scrutini di votazioni a scrutinio segreto da effettuarsi in due giorni differenti.
Nelle prime due votazioni, per essere eletti, è necessario raggiungere il quorum della maggioranza assoluta dei componenti del Senato (315 senatori più quelli a vita). Nello scrutinio seguente, che viene effettuato il giorno successivo le prime due votazioni, è necessario raggiungere la maggioranza dei voti dei presenti conteggiando anche le schede bianche. Nel caso non si sia ancora riusciti a eleggere un presidente si procede alla quarta, ed ultima votazione che consiste in un ballottaggio tra i due candidati che precedentemente hanno ottenuto più voti. Viene eletto chi riceve la maggioranza relativa dei voti; in caso di parità tra i due è eletto il più anziano.

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