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La Camera dei Deputati

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Montecitorio
Montecitorio

Per conoscere la Camera dei Deputati e le sue attività clicca qui: Camera dei Deputati

La Camera dei deputati rappresenta tutti gli italiani:
per questo a Montecitorio si è svolta, e si svolge ogni giorno, una parte della storia della nostra democrazia.
Qui si approvano le leggi che regolano la vita dei cittadini; qui si discutono i problemi che un mondo in continua evoluzione pone al Paese nel suo insieme e agli uomini e alle donne di cui è fatto.
Questo canale del sito parla della Camera e del significato del lavoro che vi si svolge, racconta del ruolo dei deputati, del Presidente e delle altre componenti dell’Istituzione ed è un invito per ogni cittadino ad entrare di persona a Montecitorio per conoscere da vicino i luoghi dove si discute e si opera in nome di tutti.

La Camera esamina e approva le leggi, sia di iniziativa del Governo, sia di iniziativa parlamentare (singoli deputati e senatori – ciascuno nella Camera a cui appartiene), sia di iniziativa popolare (50.000 elettori), sia ancora d’iniziativa del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro o dei Consigli regionali.
Durante il procedimento legislativo, ogni testo è esaminato da una delle 14 Commissioni permanenti o da una Commissione speciale, prima di essere discusso dall’ Assemblea.
La Camera delibera anche su ogni revisione della Costituzione.

Aula di Montecitorio
Aula di Montecitorio

Il percorso di una Legge:
La Costituzione stabilisce che la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere (art. 70). Ciò significa che per divenire legge un progetto deve essere approvato nell’identico testo da Camera e Senato. Il procedimento di formazione della legge (il così detto iter) si articola perciò in fasi successive:
la presentazione del progetto di legge (iniziativa legislativa) l’approvazione della Camera a cui è stato presentato per prima la trasmissione del testo all’altra Camera e la sua approvazione nella medesima formulazione o con modifiche: se viene modificato, il progetto passa da una Camera all’altra, finchè non venga approvato da entrambe nell’identica formulazione (è la così detta navette) la promulgazione da parte del Presidente della Repubblica (che può rinviare la legge alle Camere per un riesame), la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e la sua entrata in vigore.
Alla Camera i principali passaggi, nella procedura ordinaria, sono i seguenti:
un progetto di legge, composto da uno o più articoli e preceduto da una relazione illustrativa, può essere presentato dal Governo, da ciascun deputato, da almeno 50.000 elettori (si tratta delle leggi d’iniziativa popolare), dal Consiglio nazionale ell’economia e del lavoro o dai Consigli regionali. Alla Camera, i testi presentati dal Governo vengono definiti disegni di legge, mentre tutti gli altri vengono denominati proposte di legge;
Il progetto di legge viene dapprima assegnato alla Commissione parlamentare competente per materia, che svolge un’istruttoria, prepara un testo da sottoporre all’Assemblea e presenta una relazione (per questo si dice che la Commissione opera in sede referente). Nella sua attività istruttoria, la Commissione può stabilire di trattare insieme due o più progetti (che sono detti abbinati) per presentare un’unica relazione e un solo testo l’Assemblea. A tal fine può scegliere uno dei progetti come testo base della discussione o può procedere – eventualmente incaricando un Comitato ristretto – alla stesura di un testo unificato dei diversi progetti. Durante l’esame, la Commissione acquisisce i pareri di altre Commissioni, che si riuniscono in sede consultiva per formulare osservazioni e avanzare suggerimenti sulle parti del progetto di loro competenza. Nella Commissione competente in sede referente possono essere presentate proposte di modifica (gli emendamenti) su cui la Commissione delibera. Sono acquisiti, anche attraverso audizioni di non parlamentari, le opinioni e i dati ritenuti necessari e il Governo partecipa all’istruttoria e alla elaborazione del testo. Al termine del proprio lavoro, la Commissione incarica un relatore di preparare la relazione per l’Assemblea, che riporta il testo predisposto dalla Commissione; possono essere presentate relazioni di minoranzada parte di deputati che non condividono il risultato del lavoro della Commissione. In vista della discussione in Aula viene nominato un Comitato dei nove che comprende i relatori e i rappresentanti dei gruppi della Commissione che ha svolto l’esame in sede referente.

La discussione in Assemblea inizia con la illustrazione del testo da parte del relatore e con l’intervento del rappresentante del Governo; seguono quelli dei deputati che intervengono sulle linee generali del provvedimento, esprimendo la posizione dei gruppi. Vengono poi esaminati i singoli articoli del progetto, votando gli emendamenti presentati al testo predisposto dalla Commissione. Nella fase finale, dopo l’esame di eventuali ordini del giorno (che sono documenti di indirizzo al Governo sul modo in cui dovrà essere applicata la futura legge) e, dopo le dichiarazioni di voto finale, si procede alla votazione del progetto nel suo complesso.

Oltre al procedimento ordinario (che per alcune tipologie di iniziative legislative, indicate dalla Costituzione e dal Regolamento della Camera, va necessariamente seguito) sono previsti due procedimenti abbreviati:

L’esame e l’approvazione del progetto di legge in Commissione in sede legislativa. Con tale procedura viene attribuito a una Commissione l’esame e l’approvazione definitiva di un progetto di legge (il progetto è però rimesso all’Assemblea se il Governo o un decimo dei deputati o un quinto della Commissione lo richiedono);

L’esame da parte della Commissione in sede redigente. In tal caso la Commissione, a ciò appositamente incaricata dall’Assemblea, prepara un testo del progetto di legge per l’Assemblea, la quale però si riserva solo il voto degli articoli e il voto finale, senza poterlo modificare.

Una volta approvata da entrambi i rami del Parlamento nello stesso identico testo, la legge dev’essere promulgata dal Presidente della Repubblica (che può però rinviarla, con messaggio motivato, alle Camere per una nuova deliberazione). Il rinvio presidenziale riapre il procedimento legislativo e, se la legge viene nuovamente approvata, essa deve essere promulgata.

Dopo la promulgazione, la legge viene pubblicata.

La pubblicazione avviene ad opera del Ministro della giustizia e consiste tecnicamente nell’inserzione del testo nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana e nella pubblicazione dello stesso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

La legge entra in vigore – e diviene quindi obbligatoria per tutti – il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, a meno che la legge stessa non prescriva un termine minore o maggiore. La data della legge è quella del decreto di promulgazione, il numero quello della sua inserzione nella Raccolta ufficiale.

Un progetto presentato al Senato e da questo approvato viene trasmesso alla Camera ed esaminato secondo la stessa procedura seguita per quelli che iniziano il proprio cammino alla Camera. Il testo è perciò stampato come gli altri progetti, assegnato ad una Commissione e l’iter segue il percorso sopra descritto.

Nel caso di un progetto già approvato dalla Camera e che torna a Montecitorio perché il Senato vi ha apportato delle modifiche, l’esame alla Camera riguarda le sole parti modificate. Nel nostro sistema di bicameralismo perfetto, la spola di un progetto di legge fra i due rami del Parlamento (la così detta navette) continua fino a quando i due rami del Parlamento non concordano nell’approvare un testo perfettamente identico.

La revisione della Costituzione:
Il testo originario della Costituzione ha subito negli anni alcune modificazioni, approvate secondo il procedimento previsto dall’art.138 Cost.: le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni, che ciascuna Camera adotta con un intervallo non inferiore a tre mesi rispetto alla data della prima, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda deliberazione.
La fase della prima deliberazione si svolge secondo la procedura ordinaria e si conclude quando entrambe le Camere abbiano approvato un identico testo.
Ai fini della seconda deliberazione, si applica una procedura speciale. Dopo la discussione generale, si passa direttamente alla votazione finale senza esaminare gli articoli: non sono ammessi emendamenti, questioni pregiudiziali e sospensive, nè richieste di stralcio, nè ordini del giorno.
Entro tre mesi dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del testo approvato, un quinto dei membri di una Camera, 500 mila elettori o cinque consigli regionali possono richiedere che il testo sia sottoposto a referendum popolare, tranne che nel caso in cui la legge sia stata approvata da ciascuna Camera, nella seconda deliberazione, a maggioranza di due terzi dei propri componenti.
L’elenco delle leggi di revisione costituzionale che hanno modificato il testo della Carta dal 1962, e delle altre leggi costituzionali, i documenti e i materiali riguardanti le proposte di riforma costituzionale esaminate dal Parlamento nel corso degli anni, sono consultabili sul sito satellite Piattaforma didattica sulla Costituzione.

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